sabato 8 febbraio 2014

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' OBBLIGO DI DEPOSITO SI O NO?

Il DM 37/08 dice:

Art. 11 Deposito presso lo sportello unico per l'edilizia del progetto, della
dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo.

1. Per il rifacimento o l'installazione di nuovi impianti di cui all'articolo 1,
comma 2, lettere a), b), c), d), e), g) ed h), relativi ad edifici per i quali è già
stato rilasciato il certificato di agibilità, fermi restando gli obblighi di
acquisizione di atti di assenso comunque denominati, l'impresa installatrice
deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico
per l'edilizia, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380 del comune ove ha sede l'impianto, la dichiarazione di
conformità ed il progetto redatto ai sensi dell'articolo 5, o il certificato di
collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.

2. Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti
che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire
ovvero a denuncia di inizio di attività, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il soggetto titolare del permesso di costruire
o il oggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attività deposita il
progetto degli impianti da realizzare presso lo sportello unico per l'edilizia del
comune ove deve essere realizzato l'intervento, contestualmente al progetto
edilizio.

3. Lo sportello unico di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, inoltra copia della dichiarazione di
conformità alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nella
cui circoscrizione ha sede l'impresa esecutrice dell'impianto, che provvede ai
conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle imprese o dell'albo
provinciale delle imprese artigiane, alle contestazioni e notificazioni, a norma
dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni, delle eventuali violazioni accertate, ed alla irrogazione delle
sanzioni pecuniarie ai sensi degli articoli 20, comma 1, e 42, comma 1, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Ma il TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012 , n. 5 
Testo del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (in supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 33 del 9
febbraio 2012), coordinato con la legge di conversione 4 aprile 2012,
n. 35 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1), recante:
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.» dice all'art. 9:

Art. 9 
 Dichiarazione unica di conformità degli impianti 

 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e' approvato il modello di dichiarazione unica di conformità che sostituisce i modelli di cui agli allegati I e II del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, (( e, con riferimento agli impianti termici rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 37 del 2008, la dichiarazione di cui )) all'articolo 284, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

2. La dichiarazione unica di conformità e la documentazione allegata sono conservate presso la sede dell'interessato ed esibite, a richiesta dell'amministrazione, per i relativi controlli. Resta
fermo l'obbligo di comunicazione ai fini del rilascio del certificato di agibilità da parte del comune o in caso di allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua. 

Quindi questa dichiarazione unica  di conformità va depositata allo sportello unico oppure no?
Di seguito articolo uscito su Tutto Normel